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Che cos’è il DVR e chi deve redigerlo?

Anche: Documento di valutazione dei rischi · Valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08

Definizione

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) è il documento con cui il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e stabilisce le misure di prevenzione e protezione, con il programma per migliorarle nel tempo. È obbligatorio, secondo il D.Lgs. 81/2008, in ogni realtà con almeno un lavoratore.

Redazione Enterprise Srl · Aggiornato il

In breve

Riferimenti
D.Lgs. 81/2008, artt. 17, 28 e 29
Chi lo firma
il datore di lavoro, obbligo non delegabile
Nuova attività
entro 90 giorni dall’inizio
Aggiornamento
entro 30 giorni da modifiche significative o infortuni rilevanti

Chi deve farlo

L’obbligo scatta con il primo lavoratore, e per il D.Lgs. 81/2008 non sono solo i dipendenti: rientrano anche soci lavoratori, collaboratori inseriti nell’organizzazione, tirocinanti e apprendisti. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono tra i pochi obblighi che il datore di lavoro non può delegare (art. 17).

Il documento si elabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il medico competente, dove previsto, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e deve avere data certa.

Cosa contiene

  • La valutazione di tutti i rischi e i criteri usati.
  • Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale adottati.
  • Il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza.
  • Le procedure per attuarle e i ruoli di chi deve provvedere.
  • I nominativi di RSPP, RLS e medico competente.
  • Le mansioni che espongono a rischi specifici, che richiedono capacità, esperienza e formazione adeguate.

Fino a 50 lavoratori si possono usare le procedure standardizzate previste dalla legge, salvo le attività a rischio particolare.

Quando va aggiornato

Il DVR non è un documento da archiviare: va rielaborato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, di evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario. La mancata valutazione dei rischi è sanzionata penalmente, con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro.

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